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Responsabilità diretta del gestore per attività di direzione e coordinamento sulle portfolio company partecipate dai FIA gestiti
August 06, 2018
By Eriprando Guerritore, Gabriella Abbattista & Désirée Catalano
Il Tribunale di Milano - sezione specializzata in materia d’impresa B)[1] - estende l’applicazione della disciplina sulla direzione e coordinamento alle società di gestione del risparmio (le “SGR”)[2]. La pronuncia rileva in quanto secondo il Tribunale la disciplina è applicabile direttamente alle SGR nella gestione di fondi di investimento alternativi (private equity) essendo invece irrilevante la circostanza che ciascuna portfolio company sia detenuta dalle SGR in nome e per conto di ogni fondo di investimento alternativo gestito.
Nel caso esaminato dal Tribunale di Milano, due dei soci di minoranza di una società indirettamente partecipata da due fondi di investimento alternativi di private equity contestavano alla SGR, in qualità di gestore dei predetti fondi, di aver (inter alia) causato un pregiudizio alla redditività e al valore della partecipazione sociale della società eterodiretta e partecipata, esercitando una costante attività di direzione e coordinamento (concretizzatasi prevalentemente nel perfezionamento di diverse operazioni straordinarie).
I giudici di merito, muovendo dalla giurisprudenza consolidata dello stesso Tribunale, hanno ribadito che l’accertamento della responsabilità in tema di direzione e coordinamento è subordinato alla ricorrenza dei seguenti presupposti: (i) la condotta (i.e. l’esercizio di attività di direzione e coordinamento di una società nei confronti di un’altra); (ii) l’antigiuridicità della condotta (i.e. l’esercizio dell’attività nell’interesse imprenditoriale proprio o altrui e in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle società sottoposte ad essa); (iii) l’evento-danno (i.e. il pregiudizio arrecato al valore o alla redditività della partecipazione sociale della società eterodiretta); (iv) il nesso di causalità tra la condotta e l’evento-danno.
Fermi restando i presupposti di cui sopra, e in primis l’effettivo e concreto esercizio dell’attività di direzione e coordinamento, il Tribunale di Milano ha affermato l’irrilevanza della natura di SGR della società che esercita l’attività direttiva. In maggiori dettagli secondo il Tribunale la SGR si caratterizza comunque come società commerciale ricadendo dunque proprio nel novero di quelle società o di quegli enti potenzialmente responsabili ai sensi della disciplina sulla direzione e coordinamento. I giudici di merito hanno dichiarato pertanto irrilevante, in quanto connaturata al principio di autonomia patrimoniale dei fondi ex articolo 36 del TUF, la titolarità in capo ai fondi di investimento (e non alla SGR che li gestisce) delle partecipazioni nella società eterodiretta.
[1] Al riguardo si veda la sentenza 4 maggio 2017 n. 90 così come pubblicata in data 9 gennaio 2018.
[2] Il riferimento è all’articolo 2497, comma 1 del c.c. Tale articolo fa sorgere la responsabilità per attività di direzione e coordinamento in capo a “società o enti” che, esercitando tali attività nei confronti di società (in quanto tali) eterodirette, agiscono nell’interesse imprenditoriale proprio o altrui, in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale di tali società, arrecando un pregiudizio alla redditività, al valore della partecipazione sociale, nonché ai creditori sociali delle stesse.