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Italian Energy Legal News Issue No. 3/2018

June 06, 2018

By Paul Hastings Professional

Limiti al potere di controllo del GSE

Il Consiglio di Stato, sez IV (sent. 14 maggio 2018, n. 2859) ha chiarito che il GSE non può sindacare la legittimità e conseguentemente l’efficacia del titolo ma deve limitarsi a verificare l’esistenza dello stesso. La pronuncia in esame stabilisce che “qualora il GSE dubiti della legittimità di un atto rilasciato da altra amministrazione deve interloquire con quest’ultima, invitandola a esercitare i propri poteri di controllo e a trasmettere tempestivamente l’esito degli accertamenti effettuati”. Ai sensi dell’articolo 42, del d.lgs. n. 28 del 2011, infatti, sebbene l’erogazione di incentivi sia subordinata alla verifica da parte del GSE dei dati forniti dai soggetti richiedenti, restano ferme le competenze in tema di controlli e verifiche spettanti alle amministrazioni statali, regionali, agli enti locali nonché ai gestori di rete per gli atti di propria competenza. Il Consiglio di Stato stabilisce, dunque, che i poteri di controllo del GSE sono formali e non possono spingersi sino alla dichiarazione di inefficacia degli atti amministrativi rilasciati dalle altre amministrazioni, poiché solo quest’ultime avrebbero il potere eventualmente di annullarli.

Limits to GSE’s control

_On 14 May 2018, the Supreme Administrative Court (_Consiglio di Stato

) established that GSE may only verify the existence of a plant permit without appraising the legitimacy and effectiveness of the same. The decision states that the provision under article 42 of the Legislative Decree No. 28/2011 grants regional, municipal and local administrations and grid operators power to carry out controls relating the relevant permits whilst GSE must limit its control to the data provided for the obtainment of the incentives. Accordingly, if GSE is doubtful about legitimacy of the acts issued by another administration it shall rely on the latter which is the only entity entitled to carry out the relevant assessment and, if the case, declare the relevant permits without effect.

Un contratto preliminare pur condizionato integra il requisito della “disponibilità” dell’area

Con una recente pronuncia, il T.A.R. Calabria-Catanzaro, sez. I (sent. 10 maggio 2018, n. 998) ha ribadito che il requisito della “disponibilità” dell’area, necessario per richiedere il permesso di costruire, è integrato anche con la stipula di un preliminare, condizionato al rilascio del titolo autorizzatorio. Il tribunale amministrativo afferma che “come ripetutamente osservato (cfr. ex multis Cons. Stato, Sez. V, 16 aprile 2014 n. 1942) un contratto preliminare di compravendita, pur se sospensivamente  condizionato al rilascio dei permessi amministrativi necessari per la realizzazione dell'impianto, è titolo idoneo, in quanto coercibile anche mediante il rimedio specifico di cui all’art. 2932 c.c., ad asseverare e garantire la disponibilità”.

Con la medesima pronuncia si chiarisce, inoltre, che “l’operatore economico è libero, nell'esercizio della propria autonomia imprenditoriale, di individuare il più adeguato strumento negoziale, anche allo scopo di ottenere tale “esclusività” nel potere di uso e godimento del bene con i minimizzi costi finanziari dell’investimento progettato”.

A preliminary agreement is deemed sufficient to provide evidence of availability of a site

The Regional Administrative Court of Calabria clarified that the condition for obtainment of the building permit consisting in the availability of a site is met also through the execution of a preliminary agreement conditioned upon the issuance of all the permits. By means of the decision no. 998 dated 10 May 2018, the abovementioned court establishes that “a preliminary sale agreement, setting out as a condition precedent the issuance of the administrative permits necessary for the construction of the plant, is adequate to demonstrate the availability of the areas considering that such contract may be subject to the remedy provided by article 2932 of the Italian civil code”. The decision under exam also clarifies that the operator shall be free to decide how to obtain the availability of the areas also with the aim of minimizing the financial costs involved.

Serre FV, agevolazioni fiscali e truffa aggravata ai danni dello Stato

La Guardia di Finanza ha dato esecuzione al sequestro preventivo, tra altri, di due serre fotovoltaiche in Sardegna, emesso nei confronti di un’associazione a delinquere ritenuta responsabile di truffa aggravata ai danni dello Stato e di lottizzazione abusiva per progetto totalmente difforme da quello approvato.

La frode si sarebbe configurata nella falsa attestazione che l’attività esercitata dalle aziende titolari degli impianti fotovoltaici sarebbe stata prevalentemente agricola, mentre in realtà la stessa era rivolta essenzialmente alla produzione di energia elettrica. Le società titolari dei due impianti sarebbero responsabili ex D.lgs. 231/2001, in quanto, attribuendosi la fittizia qualificazione giuridica di “azienda agricola”, hanno beneficiato illegittimamente del regime tributario agevolato di tassazione previsto per tale attività, piuttosto che del carico fiscale ben più oneroso previsto per l’attività imprenditoriale di produzione elettrica.

PV greenhouses, fiscal facility and aggravated fraud against the State

Italian Tax Police (Guardia di Finanza) implemented a seizure of, inter alia, two photovoltaic greenhouses in Sardinia. The seizure has been issued against a criminal association allegedly responsible for aggravated fraud against the State and unlawful development due to the construction of the photovoltaic greenhouses in violation of the approved designs.

The fraud arose from the allegedly false declaration that the activity carried out by the companies holding the two photovoltaic greenhouses was predominantly agricultural, rather that mainly aimed at producing power. In light of the above, since the companies had been qualified as “agricultural companies”, they illegitimately benefitted from a more favorable tax regime and, thus, they may be charged with the sanctions set out under Italian Legislative Decree 231/2001.

Chiarimenti dell’ARERA in merito alla definizione di "unità di consumo" in SDC (RIU) E SSPC (SEU)

L’ARERA ha pubblicato i propri chiarimenti sulla deliberazione 894/2017/R/eel di modifica delle Deliberazioni 578/2013/R/eel (Testo Integrato Sistemi Semplici di Produzione e Consumo o TISSPC) e 539/2015/R/eel (Testo Integrato Sistemi di Distribuzione Chiusi o TISDC). In particolare, la definizione di “unità di consumo” di cui al TISSPC e al TISDC:

  • si applica esclusivamente nell'ambito regolatorio di competenza dell'Autorità e non può avere alcun effetto applicativo in ambiti e contesti che esulano dalle competenze dell'Autorità, ivi incluso l'ambito di applicazione della normativa di natura tributaria;

  • esplica i suoi effetti, limitatamente all'ambito regolatorio di competenza dell'Autorità, solo a partire dalla data di entrata in vigore della modifica stessa (22 dicembre 2017) e non assume valenza retroattiva.

Con specifico riferimento al secondo punto, il chiarimento rende necessario un approfondimento (i) ai fini della corretta individuazione dei clienti finali di SDC (RIU o altro) e SSPC (es. SEU, scambio sul posto o altro) e (ii) a corollario, della presenza di eventuali “clienti nascosti” ex Delibera 276 – tenuti a versare a CSEA la differenza tra le componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema che avrebbero dovuto versare se fossero stati correttamente identificati come clienti della rete pubblica e le componenti tariffarie eventualmente versate come clienti delle SDC/SSPC di cui sopra (considera che dopo il 30 giugno 2018 sono previste maggiorazioni sugli importi dovuti a CSEA, una sorta di sanzione per tardiva autodenuncia).

ARERA clarifications on the definition of “consumption unit” in SDC (RIU) and SSPC (SEU)

ARERA published its clarifications on Resolution 894/2017/ R/eel – amending Resolutions 578/2013/R/eel (Integrated Text for Simple Production and Consumption Systems or “TISSPC”) and 539/2015/R/eel (Integrated Text Closed Distribution Systems or “TISDC”).

In particular, the definition of "consumption unit" referred to under TISSPC and TISDC:

  • applies with exclusive reference to the regulations set out by the Authority and it neither has any effect nor it can apply in other contexts falling outside the Authority's powers or scope of work, including e.g. tax matters;

  • -only applies starting from the date of entry into force of the amending Resolution 894/2017/ R/eel (i.e. 22 December 2017) and it does not have any retroactive effect.

With specific reference to the latter point, it is necessary verify for each configuration – closed distribution system (SDC) or simple production and consumption systems (SSPC) – (i) the correct identification of the final customers and (ii) the possible presence of any "hidden consumers" under ARERA Resolution 276/2017, which are required to pay to CSEA the difference between the general system charges due as national grid customers and the tariff components eventually paid as customers of the SDCs/ SSPC (after 30 June 2018 the amounts due to CSEA may be subject to increase, as penalty for delayed self-disclosure).

Aste GSE 2016: valide le aggiudicazioni agli eolici basate sul rating di legalità

In tema di rating di legalità, criterio di priorità ai fini della formazione delle aste GSE 2016 (eolico on-shore), il TAR Lazio ha respinto i ricorsi delle escluse FW Turna e Parco Eolico di San Vito e ha stabilito che lo stesso può essere attribuito in caso di subentri societari se c’è continuità effettiva nell’attività sociale.

Sebbene il regolamento Antitrust del 2012 stabilisca che tale rating può essere attribuito solo a soggetti iscritti da almeno due anni nel Registro delle Imprese, ad avviso del TAR “deve essere valorizzato l’aspetto sostanziale, a discapito di quello meramente formalistico: e ciò, non solo in senso negativo – nel senso, cioè, che il rating dovrà essere rifiutato nei confronti di quelle imprese di nuova costituzione che risultino la sostanziale continuazione di organismi che si sono distinti, in passato, per comportamenti poco commendevoli – ma anche in senso positivo – nel senso, cioè, che il rating di legalità ben potrà essere riconosciuto in favore di quelle società che, pur se di recente costituzione, risultino nella sostanza riconducibili ad altre preesistenti in possesso di tutti i necessari requisiti”.

Le aggiudicazioni di incentivi riconosciuti in base alle graduatorie GSE del 2016, dunque, restano valide.

“Legality rating” in the context of the on-shore wind GSE tenders 2016

The Regional Administrative Court of Lazio rejected the appeals by FW Turna and Parco Eolico di San Vito, two companies excluded from the rankings of the GSE tenders 2016 awarding on-shore wind incentives. In particular, the Court set out that the legality rating (a priority criteria to create the rankings) can apply in the event of corporate takeovers, if there is a substantial continuity in the corporate activity.

Piattaforma per il monitoraggio FV

E’ ora attiva la nuova piattaforma del GSE - Piattaforma Performance Impianti – che permette di monitorare il livello di prestazioni degli impianti fotovoltaici con potenza superiore a 1MW. Come si legge in una nota del GSE, si tratta di una piattaforma per supportare gli operatori nel mantenimento dell’efficienza dei propri impianti e nel potenziamento delle loro performance. Grazie a tale strumento, si possono effettuare analisi geoanalitiche mirate analisi comparative tra impianti, visualizzando il livello di performance dei medesimi e condividendo le best practice di settore. Il GSE ha in mente di estendere tale servizio anche a impianti fotovoltaici di potenza inferiore a 1MW e a quelli alimentati da altre fonti rinnovabili.

New GSE platform for the control of PV plants
The new GSE platform allowing operators to monitor the PV plants with a nominal capacity higher than 1MW has now gone live. This platform is aimed at supporting operators in the maintenance of their PV plants’ efficiency and increasing of their performance. Through this platform operators can compare performance of several plants and share the best market practice. GSE has the intention to extend such service also to PV plants with nominal capacity lower than 1MW and to other renewables plants.

Piattaforma per il monitoraggio FV

E’ ora attiva la nuova piattaforma del GSE - Piattaforma Performance Impianti – che permette di monitorare il livello di prestazioni degli impianti fotovoltaici con potenza superiore a 1MW. Come si legge in una nota del GSE, si tratta di una piattaforma per supportare gli operatori nel mantenimento dell’efficienza dei propri impianti e nel potenziamento delle loro performance. Grazie a tale strumento, si possono effettuare analisi geoanalitiche mirate analisi comparative tra impianti, visualizzando il livello di performance dei medesimi e condividendo le best practice di settore. Il GSE ha in mente di estendere tale servizio anche a impianti fotovoltaici di potenza inferiore a 1MW e a quelli alimentati da altre fonti rinnovabili.

New GSE platform for the control of PV plants
The new GSE platform allowing operators to monitor the PV plants with a nominal capacity higher than 1MW has now gone live. This platform is aimed at supporting operators in the maintenance of their PV plants’ efficiency and increasing of their performance. Through this platform operators can compare performance of several plants and share the best market practice. GSE has the intention to extend such service also to PV plants with nominal capacity lower than 1MW and to other renewables plants.

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